Art. 7.

      1. In sede di prima attuazione della presente legge e al fine di consentire la formazione dell'Albo, le associazioni e le organizzazioni delle donne, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, inoltrano domanda di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 2, al Ministro dell'economia e delle finanze.

 

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      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze nei tre mesi successivi alla ricezione delle domande di cui al comma 1 procede alla loro valutazione e definisce la formazione dell'Albo.
      3. Entro il mese successivo alla data di formazione dell'Albo ai sensi del comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze convoca le associazioni e le organizzazioni componenti l'Albo per la nomina del comitato di gestione.